Finalità

L’Unione, in collaborazione e per conto dei Comuni aderenti, persegue le seguenti finalità:
a)    promuove la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di garantire una gestione efficiente, efficace ed economica dei servizi nell’intero territorio; costituisce, pertanto, l’Ente di riferimento responsabile dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali;
b)    costituisce Ente di riferimento per il decentramento delle funzioni amministrative della Regione e della Provincia;
c)    rappresenta un presidio istituzionale indispensabile per la tenuta, lo sviluppo e la crescita  del territorio nel suo insieme;
d)    partecipa alla definizione delle politiche pubbliche attivate nel territorio al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini dell’Unione  e persegue  la tutela e lo sviluppo delle aree montane;
e)    esercita, nel rispetto delle norme vigenti, le specifiche competente di tutela e promozione della montagna, in attuazione della Costituzione e delle leggi in favore di territori montani;
f)    cura gli interessi dei Comuni che la costituiscono, e li rappresenta nell’esercizio dei compiti da essi affidati;
g)    partecipa alla salvaguardia dei territori compresi nel proprio ambito al fine di garantire l’armonico sviluppo socio-economico ed omogenee condizioni delle popolazioni ivi residenti;
h)    promuove lo sviluppo locale e la valorizzazione delle zone montane e provvede agli interventi speciali per la montagna disposti dall’Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione, in ossequio alle leggi applicative del comma 2 dell’art. 44 della Costituzione; promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche culturali e sociali ed al fine di promuovere la loro integrazione; promuove lo sviluppo ed il progresso civile dei suoi cittadini garantendo la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa;
i)    riconosce e valorizza la differenza di genere e la presenza equilibrata di donne ed uomini nella vita sociale, culturale, economica e politica. A tal fine adotta programmi, regolamenti, azioni positive ed ogni altra iniziativa intesa ad assicurare condizioni di pari opportunità alle donne ed agli uomini nella vita e nel lavoro;
j)    favorisce l’introduzione di modalità organizzative e tecnico-gestionali atte a garantire livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei nei Comuni membri, con l’obiettivo di evitare svantaggi dovuti a particolari condizioni territoriali e montane;
k)    promuove attività di programmazione e di tutela ambientale e favorisce la valorizzazione dei beni paesaggistici, ambientali e culturali;
l)    fornisce alle popolazioni residenti nella zona, gli strumenti necessari ed  idonei a superare le condizioni di disagio derivanti dalla marginalità territoriale;
m)    favorisce la crescita culturale e professionale della popolazione in relazione alle peculiari vocazioni territoriali;
n)    sostiene il pieno inserimento sociale di tutti i soggetti svantaggiati o che sono in condizioni di disagio sociale;
o)    realizza le opere pubbliche di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civici, in funzione del conseguimento di migliori condizioni di abitabilità;
p)    favorisce e valorizza le libere forme di volontariato e di associazionismo che considera nella loro valenza culturale e civile, importanti espressioni di ricchezza sociale. Le Associazioni presenti sul territorio dell’Unione costituiscono interlocutori privilegiati e potenziali soggetti di collaborazione per la realizzazione di progetti specifici.

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